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Nuove regole operative per le Comunità Energetiche Rinnovabili: cosa cambia

Ilaria Bresciani
Nuove regole operative per le Comunità Energetiche Rinnovabili: cosa cambia


Con l’ultimo aggiornamento normativo, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha emanato un decreto direttoriale che introduce importanti precisazioni sulle modalità di determinazione della potenza degli impianti di produzione da fonti rinnovabili. Le nuove regole operative costituiscono un riferimento vincolante per l’accesso agli incentivi previsti dal decreto sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Le disposizioni puntano a rendere più trasparente e coerente il processo di ammissibilità degli impianti, introducendo criteri tecnici dettagliati che riflettono le reali configurazioni impiantistiche. L’obiettivo è duplice: da un lato evitare distorsioni interpretative e, dall’altro, garantire che il supporto pubblico si indirizzi verso modelli di produzione efficienti, correttamente dimensionati e pienamente rispondenti ai requisiti di legge.

Con questo intervento, il MASE consolida il proprio impegno nel sostenere una transizione energetica ordinata, sostenibile e tecnicamente solida, fornendo agli operatori un quadro normativo più chiaro e applicabile.

Vediamo assieme le principali novità

1. Calcolo della potenza dell’impianto: definizioni più tecniche e vincolanti

Il nuovo decreto direttoriale del MASE definisce in modo puntuale e vincolante il criterio di calcolo della potenza degli impianti, elemento chiave per l’accesso agli incentivi previsti per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e altre configurazioni.

In particolare, la potenza dell’impianto viene calcolata come la somma delle potenze attive nominali delle singole sezioni costituenti le unità di produzione, alimentate dalla medesima fonte energetica e collegate allo stesso punto di connessione alla rete elettrica. Questa impostazione consente una rappresentazione più fedele e coerente delle effettive capacità produttive dell’impianto.

Un’importante novità riguarda i gruppi di generazione dotati di più alternatori azionabili alternativamente da un unico motore primo. In tali casi, ai fini del calcolo, si considera esclusivamente l’alternatore con potenza maggiore. Questa disposizione evita che vengano sommate potenze non simultaneamente disponibili, riducendo il rischio di sovrastime artificiose.

Questa scelta regolatoria mira a garantire maggiore equità nella distribuzione degli incentivi pubblici, assicurando che le valutazioni siano basate su parametri tecnici reali e non su configurazioni teoriche potenzialmente distorsive.


2. Focus sull’idroelettrico: un impianto = una concessione (salvo eccezioni)


Con il nuovo decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), vengono introdotte importanti precisazioni per il settore idroelettrico, con particolare riferimento alla definizione di "impianto unico", elemento determinante per l’accesso agli incentivi destinati alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

In linea generale, il decreto stabilisce che si considera impianto unico quello realizzato a seguito della medesima concessione di derivazione d’acqua, a prescindere dal fatto che più impianti siano connessi allo stesso punto di connessione alla rete elettrica o siano stati costruiti contestualmente. Questa impostazione mira a garantire una lettura semplificata e coerente del perimetro impiantistico, scoraggiando eventuali frammentazioni artificiose degli interventi con finalità opportunistiche.

Tuttavia, viene introdotta una significativa deroga tecnica: qualora la concessione preveda potenze medie annue distinte per ciascun impianto, questi possono essere considerati autonomi ai fini della qualificazione e della partecipazione alla CER, anche nel caso in cui insistano sullo stesso punto di connessione. Si tratta di un riconoscimento normativo importante per il comparto, che tutela la progettazione indipendente e la diversificazione gestionale di impianti idroelettrici formalmente afferenti a un’unica concessione ma tecnicamente distinti.

Implicazioni operative:

  • La definizione normativa di impianto consente di delimitare in modo univoco il perimetro della potenza incentivabile.
  • L’assunzione della concessione come riferimento primario semplifica l’istruttoria e l’eleggibilità degli impianti.
  • Il riconoscimento di potenze medie annue distinte come criterio di separazione favorisce la flessibilità progettuale, agevolando uno sviluppo ordinato e coerente degli interventi, pur in presenza di infrastrutture co-localizzate.

In sintesi, il decreto rafforza la chiarezza e l’equità nell’applicazione dei meccanismi incentivanti, promuovendo allo stesso tempo una visione realistica delle configurazioni idroelettriche. Un passo avanti decisivo verso una normativa più aderente alla complessità tecnica e operativa del settore.


3. Comunità Energetiche Rinnovabili:  limiti agli impianti esistenti per garantire addizionalità e nuovi investimenti

Il nuovo decreto sulle Comunità Energetiche Rinnovabili introduce un principio regolatorio fondamentale per l’accesso agli incentivi: gli impianti già esistenti, ovvero quelli entrati in esercizio prima della costituzione della configurazione, non possono superare il 30% della potenza complessiva degli impianti che compongono la CER.

Questa disposizione è finalizzata a garantire l’addizionalità energetica, scoraggiando la mera aggregazione di impianti preesistenti e incentivando invece la realizzazione di nuovi impianti a fonte rinnovabile. Il legislatore intende così orientare le CER verso una funzione attiva nella transizione energetica, evitando che il meccanismo premiale sia utilizzato per consolidare asset produttivi già operativi.

Tuttavia, la norma non esclude gli impianti esistenti dal perimetro funzionale della CER: l’energia da essi prodotta e immessa in rete viene infatti inclusa nel calcolo dell’energia condivisa, parametro essenziale per l’ottenimento degli incentivi. Questo significa che, pur rappresentando una quota minoritaria della potenza installata, tali impianti contribuiscono in modo concreto all’autoconsumo collettivo e al bilancio energetico della configurazione.

In sintesi, il tetto del 30% agli impianti esistenti rappresenta un punto di equilibrio tra l’obiettivo di promuovere nuova capacità produttiva e la valorizzazione di risorse già disponibili sul territorio. Una regola che premia la coerenza progettuale e la reale partecipazione alla generazione distribuita, rafforzando l’efficacia delle CER come strumento operativo della transizione energetica.

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Il nuovo assetto normativo definito dal MASE richiede una particolare attenzione nella fase progettuale: una configurazione ben dimensionata, coerente dal punto di vista tecnico e conforme alle regole operative è il presupposto essenziale per accedere agli incentivi riconosciuti dal GSE. In questo contesto, il supporto di professionisti con competenze trasversali – tecniche, normative e gestionali – diventa cruciale per accompagnare i soggetti promotori delle Comunità Energetiche Rinnovabili in ogni fase del percorso: dall’analisi preliminare alla formalizzazione della richiesta, fino alla gestione operativa dell’energia condivisa e alla rendicontazione.

Affidarsi a un partner qualificato significa non solo ridurre i margini di errore, ma anche massimizzare i benefici dell’iniziativa in termini economici, ambientali e di impatto sociale. Per restare aggiornato su novità, approfondimenti e opportunità, iscriviti alla nostra newsletter MyGreenEnergy oppure contattaci per una prima consulenza gratuita.


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