Riqualificare gli edifici aziendali, sostituire gli impianti e utilizzare energia rinnovabile può diventare un investimento più sostenibile grazie agli incentivi GSE. Il primo passo? Valutare il progetto prima di avviare i lavori.
Un impianto di riscaldamento che consuma troppo. Uffici difficili da raffrescare. Un edificio che disperde energia. Per molte imprese, migliorare l’efficienza energetica significa intervenire su costi che incidono ogni giorno sull’attività.
Il Conto Termico 3.0 può contribuire a sostenere questi investimenti. Per sfruttarlo bene, però, occorre collegare fin dall’inizio scelte tecniche, requisiti dell’immobile e procedure di accesso.
La domanda da cui partire è concreta: quale intervento serve davvero alla tua azienda e quale incentivo può ottenere?
Cos’è il Conto Termico 3.0 per le imprese
Il Conto Termico 3.0 è il meccanismo disciplinato dal D.M. 7 agosto 2025 per incentivare interventi di piccole dimensioni di efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Il contributo viene erogato dal GSE – Gestore dei Servizi Energetici, a seguito della verifica della richiesta. Si tratta di un incentivo economico diretto, distinto dalle detrazioni fiscali.
Per le imprese, le opportunità si articolano in due famiglie: gli interventi sugli edifici previsti dal Titolo II e quelli sulle rinnovabili termiche e sui sistemi ad alta efficienza del Titolo III. In entrambi i casi vanno rispettate anche le disposizioni specifiche per le imprese contenute nel Titolo V.
Essere una piccola, media o grande impresa incide sui limiti di aiuto applicabili: l’incentivo va quindi valutato sul singolo progetto.
Quali immobili possono beneficiare degli incentivi
Il Conto Termico riguarda edifici esistenti, parti di edifici o unità immobiliari accatastate e dotate di impianto di climatizzazione invernale funzionante. Gli immobili in costruzione, classificati nella categoria catastale F, sono esclusi.
Per gli interventi di efficienza energetica del Titolo II, le imprese possono accedere in relazione agli edifici ricadenti nell’ambito terziario definito dal decreto. Vi rientrano A/10, gruppo B, gruppo C esclusi C/6 e C/7, gruppo D esclusa D/9 e gruppo E escluse E/2, E/4 ed E/6.
La verifica deve considerare categoria catastale, disponibilità dell’immobile, impianto esistente e caratteristiche dell’intervento. La sola destinazione aziendale dell’edificio non basta.
Dagli infissi alla gestione intelligente: gli interventi sugli edifici
Il Titolo II permette di valutare un insieme di soluzioni per migliorare le prestazioni dell’immobile:
- isolamento termico delle superfici opache;
- sostituzione di serramenti e infissi;
- schermature solari e ombreggiamenti;
- trasformazione in edificio a energia quasi zero, nZEB;
- sostituzione dell’illuminazione esistente con sistemi efficienti;
- building automation per il controllo degli impianti;
- infrastrutture di ricarica privata dei veicoli elettrici;
- fotovoltaico e sistemi di accumulo.
Per ricarica e fotovoltaico è richiesto l’abbinamento alla sostituzione del riscaldamento esistente con pompe di calore elettriche, secondo le condizioni previste.
Serve un miglioramento energetico dimostrabile
Per le imprese, gli interventi del Titolo II devono determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione precedente, oppure del 20% in caso di multi-intervento.
Il risultato deve essere verificato attraverso gli APE prima e dopo i lavori. Queste soglie sono un requisito specifico del Titolo II e non vanno estese indistintamente agli interventi del Titolo III.
La progettazione deve quindi partire dalle prestazioni dell’edificio: un insieme di componenti efficienti non garantisce, da solo, il raggiungimento del risultato richiesto.
Pompe di calore e rinnovabili termiche: le opportunità per gli impianti
Il Titolo III comprende interventi quali la sostituzione del riscaldamento con pompe di calore, generatori a biomassa, installazione di solare termico, sostituzione degli scaldacqua con apparecchi a pompa di calore, allaccio a teleriscaldamento efficiente e microcogenerazione alimentata da fonti rinnovabili.
L’ammissibilità dipende dalla tecnologia, dall’impianto sostituito e dalle condizioni tecniche previste. Il solare termico, ad esempio, può riguardare anche determinati fabbisogni di calore dei processi produttivi.
Attenzione alle apparecchiature alimentate a gas
Per le imprese sono esclusi gli interventi che prevedono l’installazione di apparecchiature energetiche alimentate da combustibili fossili, compreso il gas naturale.
Non è quindi corretto presentare come sempre incentivabili le pompe di calore a gas o i nuovi sistemi ibridi con caldaia a gas.
Un caso specifico chiarito dal GSE riguarda la pompa di calore elettrica “add on”, che può risultare incentivabile anche se abbinata a una caldaia a gas preesistente, nel rispetto dei requisiti applicabili.
Fotovoltaico nel Conto Termico 3.0: quando è ammesso
Per un’impresa che intende elettrificare il riscaldamento, il fotovoltaico può entrare in un progetto integrato. Il Conto Termico, però, non incentiva qualsiasi impianto fotovoltaico autonomamente.
L’installazione deve essere realizzata congiuntamente alla sostituzione della climatizzazione invernale esistente con un impianto dotato di pompa di calore elettrica, classificato come intervento III.A.
Il dimensionamento deve essere coerente con l’autoconsumo e con i fabbisogni elettrici e termici dell’edificio. Il GSE stabilisce che la produzione non superi del 5% la somma dei consumi elettrici medi annui e dei consumi equivalenti associati all’uso termico.
Non è sufficiente l’abbinamento a un sistema ibrido III.B e non è previsto l’incentivo per il revamping di impianti esistenti.
Quanto può ottenere un’impresa
Il contributo effettivo deriva dall’applicazione delle regole di calcolo, dei massimali e dei limiti sugli aiuti di Stato. La percentuale massima non è un rimborso automatico della stessa quota del preventivo.
Per il Titolo II, il GSE indica un’intensità massima di base del 25% dei costi ammissibili, elevata al 30% nel multi-intervento, con maggiorazioni applicabili alle condizioni previste.
Per il Titolo III, la base è del 45%, incrementabile di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti per le piccole imprese.
La stima deve tenere conto anche di prestazioni dell’impianto, spese riconoscibili ed eventuali altri aiuti.
Per valutare l’investimento conviene affiancare all’incentivo atteso il risparmio energetico stimato, i costi di gestione e manutenzione e la quota che rimane a carico dell’azienda.
Prima dei lavori: la richiesta preliminare al GSE
Per le imprese, la richiesta preliminare deve essere trasmessa prima dell’avvio dei lavori. Se manca questo passaggio, la successiva richiesta di incentivo è inammissibile.
Il progetto va quindi impostato prima di iniziare l’investimento, coordinando valutazione tecnica e procedura GSE. La richiesta preliminare non equivale al riconoscimento definitivo del contributo.
Una volta concluso l’intervento, l’impresa presenta la domanda di accesso diretto entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il portale GSE, allegando quanto richiesto. L’ammissione dipende dalla verifica dei requisiti e dalla disponibilità delle risorse previste dalla misura.
Quando viene pagato il contributo
Gli incentivi sono generalmente distribuiti in due o cinque anni, secondo la tipologia e le caratteristiche dell’intervento. Per le pompe di calore, ad esempio, la durata ordinaria è di due anni fino a 35 kW e di cinque anni oltre tale soglia, entro i limiti ammessi.
Per le imprese, un incentivo complessivo pari o inferiore a 15.000 euro viene erogato in un’unica rata. Nel multi-intervento, i pagamenti sono uniformati alla durata massima prevista tra gli interventi che lo compongono.
Conto Termico e altri bandi: verificare il cumulo prima di scegliere
Un progetto può incontrare più opportunità di finanziamento, ma le agevolazioni non sono automaticamente sommabili.
Per le imprese, il GSE ammette il cumulo con altri aiuti di Stato non di origine statale, anche sugli stessi costi, nel rispetto delle intensità massime. È inoltre consentito il cumulo con gli incentivi per la condivisione dell’energia previsti dal decreto CACER, con i relativi limiti ed esclusioni. È escluso il cumulo con i Certificati Bianchi.
La scelta va quindi costruita verificando entrambe le discipline: quali spese coprono, da dove provengono le risorse e quali condizioni impongono.
Il progetto giusto parte da una valutazione completa
Il Conto Termico 3.0 può aiutare l’impresa a rinnovare edifici e impianti. Il suo valore cresce quando viene inserito in una decisione d’investimento consapevole: intervento utile, tecnologia adeguata, incentivo stimato correttamente e pratica organizzata fin dall’inizio.
Con MyGreenEnergy e MyContoTermico, puoi richiedere il supporto di consulenti e professionisti per valutare l’intervento, verificare le opportunità e gestire la documentazione necessaria.
Hai un impianto da sostituire o un edificio aziendale da riqualificare? Parti dal tuo progetto: scopri quali interventi possono accedere al Conto Termico 3.0.