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MEF: I chiarimenti sul cumulo dei contributi del PNRR

Matteo Bertoni
MEF: I chiarimenti sul cumulo dei contributi del PNRR

A seguito di alcune richieste di parere pervenute al Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata pubblicata una specifica nota di chiarimento da parte del Ministero in relazione ai concetti di doppio finanziamento e di cumulo delle misure agevolative, al fine di scongiurare dubbi ed incertezze nell’attuazione degli interventi previsti all’interno del PNRR. Vediamo insieme i principali chiarimenti del Ministero.

Doppio Finanziamento

Con la circolare n.33 del 31/12/2021, il Mef è intervenuto sul tema del divieto del “doppio finanziamento” ribadendo che è prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto, differenti fonti finanziarie con la specifica condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo. E' quindi possibile ricevere un finanziamento proveniente da due distinti contributi, a condizione che tali somme coprano costi differenti, anche all'interno del medesimo progetto.

Cumulabilità

Sempre nella circolare si ribadisce il concetto di cumulo, come la "possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento". Tale condizione, viene indicato nella nota, è prevista e consentita nell’ambito dei PNRR dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241.

Un esempio

Facciamo ora un esempio: se un contributo del PNRR finanzia il 30% del valore di un bene, la quota rimanente del 70% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero, infatti, finanziati due volte essendo di fatti un “doppio finanziamento”, non consentito dalla normativa. Si conferma quindi che misure finanziate del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni salvo ovviamente i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di stato.

Tutto ciò vale anche per la misura PNRR Transizione 4.0 che prevede la concessione di un credito d’imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo.

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