Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) rappresentano oggi uno degli strumenti più efficaci per accelerare la transizione energetica e permettere a cittadini, imprese ed enti pubblici di partecipare attivamente alla produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili.
Attraverso le CER è possibile promuovere modelli energetici più sostenibili, basati sulla produzione locale di energia e sulla sua condivisione tra i membri della comunità.
Affinché i benefici economici previsti dalla normativa possano diventare concreti, è però necessario completare un passaggio fondamentale: l’attivazione delle configurazioni di autoconsumo diffuso e la loro qualifica presso il GSE (Gestore dei Servizi Energetici).
Senza questo passaggio, infatti, non è possibile accedere alla tariffa premio sull’energia condivisa, uno degli incentivi principali previsti dal Decreto CACER (MASE 414/2023) a supporto dello sviluppo delle comunità energetiche.
Il percorso di sviluppo di una Comunità Energetica
Il processo di sviluppo di una Comunità Energetica si articola generalmente in diverse fasi operative.
In una prima fase viene avviata la raccolta dei dati dei soggetti interessati ad aderire alla CER, con la verifica delle informazioni tecniche relative ai punti di consumo (POD) e agli eventuali impianti di produzione.
Successivamente, le richieste di adesione vengono valutate e approvate dagli organi di governo della Comunità Energetica, generalmente dal Consiglio Direttivo o dagli organi previsti dallo statuto, che deliberano l’ingresso dei nuovi partecipanti in qualità di soci o membri della comunità.
Una volta completata questa fase organizzativa, si apre la fase operativa più rilevante: l’accreditamento dei membri e la definizione delle configurazioni di autoconsumo diffuso, passaggio necessario per consentire alla CER di attivare concretamente il meccanismo di condivisione dell’energia rinnovabile.
Cos’è una configurazione di Comunità Energetica
Una configurazione di autoconsumo diffuso rappresenta l’insieme dei soggetti che partecipano a una Comunità Energetica Rinnovabile e che condividono energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.
All’interno di una configurazione possono essere presenti:
- produttori di energia rinnovabile
- prosumer, cioè soggetti che producono e consumano energia
- consumatori, che partecipano alla comunità beneficiando dell’energia condivisa
Secondo quanto previsto dal Decreto CACER, i membri devono essere connessi alla rete elettrica di bassa o media tensione sottesa alla stessa cabina primaria.
Questa condizione tecnica consente al GSE di calcolare l’energia prodotta e condivisa virtualmente tra i membri della comunità.
Una volta definita la configurazione e raccolti i dati tecnici dei partecipanti e degli impianti, il referente della CER deve presentare al GSE la richiesta di qualifica della configurazione.
Solo dopo la valutazione positiva del GSE e la stipula del contratto tra CER e GSE la configurazione viene considerata ufficialmente qualificata.
Quando si accede alla tariffa premio sull’energia condivisa
Uno dei principali vantaggi delle Comunità Energetiche è rappresentato dalla tariffa premio sull’energia condivisa, incentivo gestito dal GSE.
Secondo il Decreto CACER (MASE 414/2023):
- la tariffa viene riconosciuta per 20 anni
- si applica all’energia rinnovabile prodotta e condivisa tra i membri della configurazione
- l’incentivo viene erogato al soggetto referente della CER
Il referente provvede poi alla redistribuzione dei benefici tra i membri secondo quanto previsto dallo statuto o dal regolamento della comunità.
È importante chiarire che un membro della CER non può beneficiare della tariffa premio prima che la configurazione sia stata formalmente qualificata dal GSE.
L’energia condivisa genera incentivi solo dopo la conclusione positiva dell’istruttoria GSE e la stipula del contratto con la Comunità Energetica.
Quali impianti possono accedere agli incentivi delle CER
Per poter accedere agli incentivi previsti dal Decreto CACER, gli impianti devono rispettare specifici requisiti tecnici.
In particolare gli impianti devono:
- essere alimentati da fonti rinnovabili
- avere potenza nominale non superiore a 1 MW
- essere connessi alla stessa cabina primaria dei membri della configurazione
- rispettare le condizioni previste dalle regole operative GSE
Gli impianti possono appartenere a:
- membri della CER in qualità di prosumer
- produttori terzi
- imprese o enti pubblici che installano nuovi impianti.
Attenzione alla dicitura “qualificato GSE”
Uno degli aspetti più frequentemente fraintesi nello sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili riguarda l’utilizzo della dicitura “qualificato GSE”.
Dal punto di vista procedurale, tale condizione può essere attribuita solo quando la configurazione della CER è stata formalmente qualificata dal GSE e quando è stato sottoscritto il relativo contratto tra la Comunità Energetica e il Gestore dei Servizi Energetici.
Prima di questo passaggio formale, i soggetti che partecipano alla configurazione possono trovarsi in diverse fasi operative, ad esempio:
- in fase di accreditamento all’interno della Comunità Energetica
- in fase di istruttoria o valutazione da parte del GSE
In queste condizioni, i membri non possono essere considerati “qualificati GSE”, poiché la qualifica è riconosciuta esclusivamente alla configurazione della CER nel suo complesso, e solo a seguito della conclusione positiva dell’istruttoria e della formalizzazione del rapporto contrattuale con il GSE.
Gli ostacoli burocratici più frequenti
Nonostante il quadro normativo delle Comunità Energetiche Rinnovabili sia ormai definito dal Decreto CACER e dalle Regole Operative del GSE, l’attivazione delle configurazioni può incontrare alcune difficoltà operative e procedurali.
Tra le criticità più frequenti si possono individuare alcune fasi particolarmente delicate del processo.
Raccolta dei dati dei membri
Per poter accreditare una configurazione è necessario raccogliere e verificare una serie di informazioni tecniche e amministrative relative ai partecipanti alla CER, tra cui:
- dati anagrafici dei membri
- codici POD dei punti di connessione alla rete
- dati tecnici degli impianti di produzione
- documentazione relativa alla connessione alla rete elettrica.
- Una raccolta incompleta o non correttamente validata di queste informazioni può rallentare l’intero processo di accreditamento.
Verifica degli impianti di produzione
Gli impianti che partecipano alla configurazione devono rispettare specifici requisiti previsti dalla normativa. In particolare è necessario verificare:
- la conformità degli impianti alle disposizioni del Decreto CACER
- la compatibilità con eventuali altri incentivi già percepiti
- la corretta identificazione e associazione degli impianti alla configurazione.
Adempimenti con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Un ulteriore passaggio riguarda gli obblighi amministrativi connessi alla produzione di energia elettrica. In alcuni casi possono essere richiesti:
- registrazione degli impianti presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)
- comunicazioni relative alla produzione energetica
- verifiche sui sistemi di misura.
Gestione dell’istruttoria con il GSE
La fase di richiesta di qualifica della configurazione richiede inoltre un’attenta gestione dell’istruttoria presso il GSE, che comprende:
- caricamento della documentazione tecnica
- inserimento dei dati dei membri e degli impianti
- gestione delle eventuali richieste di integrazione o chiarimento da parte del GSE.
Proprio per affrontare queste complessità operative, molte Comunità Energetiche si avvalgono del supporto di ESCo certificate o di soggetti tecnici specializzati, in grado di supportare il referente della CER nella gestione delle pratiche e nell’interlocuzione con il GSE.
Il valore degli incentivi per l’energia condivisa
Uno dei principali vantaggi delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) è il sistema di incentivazione previsto dal Decreto CACER (MASE 414/2023), che riconosce una tariffa premio sull’energia rinnovabile condivisa tra i membri della configurazione.
L’incentivo viene riconosciuto dal GSE per 20 anni e viene calcolato sull’energia prodotta dagli impianti rinnovabili e condivisa tra i membri collegati alla stessa cabina primaria.
In sintesi, il sistema di incentivazione prevede:
- Tariffa premio sull’energia condivisa, riconosciuta dal GSE
- Durata dell’incentivo pari a 20 anni
- Valori indicativi fino a circa 120 €/MWh sull’energia condivisa
- Possibili integrazioni in funzione della zona geografica e delle condizioni previste dalla normativa
Il beneficio economico generato dalla tariffa premio viene distribuito tra i membri della CER secondo quanto stabilito dallo statuto o dal regolamento interno della comunità, tenendo conto del ruolo dei diversi partecipanti.
In particolare:
- Prosumer: producono e consumano energia, beneficiando sia dell’autoconsumo sia della quota di incentivo legata all’energia condivisa
- Produttori: mettono a disposizione l’energia rinnovabile che alimenta la configurazione
- Consumatori: partecipano alla comunità beneficiando della valorizzazione dell’energia condivisa
Il sistema introdotto dal Decreto CACER è stato progettato per favorire la collaborazione tra produttori e consumatori, promuovendo la produzione distribuita e la condivisione locale dell’energia rinnovabile.
Per questo motivo è fondamentale attivare e qualificare le configurazioni della CER presso il GSE: solo da quel momento l’energia condivisa può essere contabilizzata e generare gli incentivi previsti dalla normativa.
Scadenze e limiti per accedere agli incentivi
Il Decreto CACER (MASE 414/2023) stabilisce precise tempistiche e limiti per l’accesso agli incentivi previsti per le Comunità Energetiche Rinnovabili.
In particolare, le configurazioni di autoconsumo diffuso devono essere qualificate dal GSE entro il 31 dicembre 2027.
Oltre alla scadenza temporale, la normativa prevede anche un limite complessivo di potenza incentivabile a livello nazionale, pari a: 5 GW di potenza installata degli impianti che partecipano alle configurazioni di autoconsumo diffuso.
Il sistema di incentivazione rimarrà quindi attivo fino al verificarsi della prima tra queste due condizioni:
- il raggiungimento della scadenza del 31 dicembre 2027
- il raggiungimento del limite nazionale di 5 GW di potenza incentivata
Superata una di queste soglie, non sarà più possibile accedere agli incentivi per nuove configurazioni, rendendo fondamentale l’attivazione tempestiva delle Comunità Energetiche e la richiesta di qualifica presso il GSE.
Il ruolo delle piattaforme digitali e delle ESCo nelle Comunità Energetiche
La gestione operativa di una Comunità Energetica richiede il coordinamento di molti soggetti e la gestione di numerosi dati tecnici e amministrativi. Per questo motivo stanno assumendo un ruolo sempre più importante le piattaforme digitali dedicate alla gestione delle CER, come ad esempio MyGreenEnergy, che consentono di raccogliere e organizzare le informazioni relative ai membri, agli impianti e allo stato delle configurazioni.
Accanto agli strumenti digitali operano spesso ESCo (Energy Service Company) certificate secondo gli standard UNI, che supportano il referente della Comunità Energetica nelle attività tecniche e procedurali previste dalla normativa.
In particolare, queste società possono contribuire a:
- verificare i requisiti tecnici degli impianti inseriti nella configurazione
- supportare la raccolta e la validazione dei dati dei membri
- predisporre la documentazione necessaria per la richiesta di qualifica al GSE
- gestire l’interlocuzione tecnica durante la fase di istruttoria.
Grazie alle competenze specialistiche e all’esperienza maturata nella gestione delle pratiche energetiche, le ESCo aiutano a rendere più efficiente e veloce il processo di accreditamento delle configurazioni, garantendo al tempo stesso il rispetto delle procedure previste dal Decreto CACER e dalle Regole Operative del GSE.
L’integrazione tra piattaforme digitali, comunità energetiche ed ESCo qualificate rappresenta quindi uno degli elementi chiave per trasformare le CER da progetto teorico a modello energetico realmente operativo sul territorio.
Attivare oggi le configurazioni per costruire l’energia di domani
Le Comunità Energetiche Rinnovabili rappresentano una delle opportunità più concrete per accelerare la transizione energetica e favorire un modello di produzione e consumo dell’energia più sostenibile e partecipato.
Affinché questa opportunità possa tradursi in benefici economici e ambientali reali per cittadini, imprese ed enti locali, è però necessario completare il passaggio dalla fase di adesione alla fase operativa, attraverso l’attivazione delle configurazioni e la loro qualifica presso il GSE.Solo con la qualifica della configurazione, infatti:
- l’energia rinnovabile condivisa può essere riconosciuta e valorizzata dal sistema incentivante
- i membri della Comunità Energetica possono accedere alla tariffa premio prevista dalla normativa per 20 anni
- la comunità può contribuire concretamente allo sviluppo di un sistema energetico più sostenibile, decentralizzato e territoriale.
Per questo motivo, l’attivazione tempestiva delle configurazioni rappresenta oggi un passaggio strategico per lo sviluppo delle CER, consentendo ai territori di cogliere pienamente le opportunità offerte dal Decreto CACER e dal sistema di incentivazione gestito dal GSE.